| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 24/06/2003 n. 147Art. 11 - Gestioni fuori bilancio 1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è differito al 31 dicembre 2003. Riferimenti nortmativi: Si riporta il testo dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) : «8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993 n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». Art. 12 - Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17. 2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi meteorologici di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni. Riferimenti normativi: Si riporta il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 no vembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002: «Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3. 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna». Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile: «Art. 2364 - Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindaca le; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piü decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993 n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». Il testo dell'art. 2447 del codice civile è il seguente: «Art. 2447 - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa». Si riporta il testo dell'art. 2486 del codice civile: «Art. 2486 (Deliberazioni dell'assemblea. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363. 2364, 2365, 2367, 2371, 2372. 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379». Si riporta il testo dell'art. 2496 del codice civile: «Art. 2496 - Riduzione del capitale. La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni. Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474. In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote». Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435: «Art. 17 - Razionalizzazione dei termini di versamento. 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti. maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977 n. 97, e successive modificazioni, nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta». Art. 12-bis - Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo. 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, già prorogato da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999 n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 4 comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi cala mitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677: «10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti ». Art. 13 - Contributi alle famiglie per attività educative 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di natura non regolamentare e dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono soppresse le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dal presente articolo: «7. - Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005». |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|